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Detrazione 55%

Riqualificazione energetica degli edifici, proroga detrazione 55%

Sarà prorogata a tutto il 2011 la detrazione fiscale del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici. La Camera ha infatti approvato la Finanziaria (Legge di Stabilità 2011)) con l’emendamento che dà la possibilità di detrarre dall’Irpef il 55% delle spese per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, sostenute fino al 31 dicembre 2011.
Unica modifica al bonus: la detrazione dovrà essere spalmata su dieci anni anziché su cinque.

Interventi che rientrano nella detrazione del 55%

Sono agevolabili gli interventi di coibentazione di pareti, solai, tetti e di sostituzione di finestre comprensive di infissi al fine di migliorare le prestazioni termiche delle chiusure. Inoltre sono detraibili l'installazione di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda e la sostituzione di impianti termici per la climatizzazione invernale con altri di determinate caratteristiche. Infine l'agevolazione si applica anche alla riqualificazione energetica di interi edifici, intendendosi con questo termine qualsiasi lavoro che porta a un risparmio energetico. I risultati da ottenere con tutti i lavori citati e le caratteristiche tecniche degli impianti installati sono indicati nel D.M. 19/2/07 e s.m.i. e nel D.M. 11/3/08 e s.m.i. Entrambi i decreti, coordinati e aggiornati, sono disponibili, con ogni altra informazione sull'argomento, sul nostro sito http://efficienzaenergetica.acs.enea.it

I prodotti My Clima ammessi alla detrazione riguardano

  1. Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale tradizionale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e pompe di calore geotermiche a bassa entalpia
  2. Interventi di riqualificazione energetica dell’intero edificio

Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale tradizionale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e pompe di calore geotermiche a bassa entalpia

Parametri da rispettare


Al fine di usufruire della detrazione del 55% nel caso di installazione di una pompa di calore, quest’ultima deve rispettare valori minimi di prestazione invernale COP ed estiva EER indicati nell’allegato H del DM 07 Aprile 2008.

Riportiamo di seguito i valori obiettivo per i ns. prodotti:

COP(2010) EER (2010)
Pompa di calore geotermica ACQUA/ACQUA: 5,10 (applicazione per pozzo) 5,10 5,10
Pompa di calore geotermica SALAMOIA/ACQUA: (applicazione per sonda) 4,3 4,4
Pompa di calore ARIA/ACQUA: (potenza termica utile riscaldamento) 4,10 3,8


Le prestazioni devono essere misurate in conformità alla norma UNI EN 14511:2004. Al momento della prova la pompa di calore deve funzionare a pieno regime

Limite di detrazione


Il limite massimo di detrazione è pari a 30.000€ (pari al 55% della spesa totate di 54.545€) da suddividere in 10 anni

Interventi di riqualificazione energetica dell’intero edificio

Parametri da rispettare


In questa categoria ricadono tutti gli interventi che incidono sulla prestazione energetica dell'edificio (riscaldamento), rispettando i valori limite di fabbisogno di energia primaria indicati nella norma. (Vedi DM 11 Marzo 2008 in allegato).

I parametri da rispettare sono riportati nell’allegato 1 al DM 11 marzo 2008 scaricabile dal link :
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/doc/dm_11-03-08.pdf

Limite di detrazione


Il limite massimo di detrazione è pari a 100.000€ (pari al 55% della spesa totale di 181.818,18€) da suddividere in 10 anni

Condizione fondamentale


Sono ammessi alla detrazione solo gli interventi su edifice esistenti già dotati di impianto di riscaldamento

Spese Detraibili


Rientrano nei benefici fiscali previsti dalla finanziaria 2008 le spese per :
- Smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione esistente
- Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche
- Fornitura delle opere idrauliche e murarie per la realizzazione a regola d'arte
- Interventi sulla rete di distribuzione, sui dispositivi di controllo e regolazione
- Pratiche del tecnico abilitato

Beneficiari


Tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d'impresa, che
possiedono, a qualsiasi titolo, l'immobile oggetto di intervento, possono beneficiare della
detrazione.
A tale agevolazione sono ammessi:
  1. Persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni)
  2. Contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, societa di capitali)
  3. Associazioni tra professionisti
  4. Enti pubblici e privati che non svolgono attivita commerciale


Tra le persone fisiche possono usufruire dell'agevolazione:
  1. Titolari di un diritto reale sull'immobile
  2. Condomini (per gli interventi sulle parti comuni condominiali)
  3. Inquilini
  4. Chi detiene l'immobile in comodato.


Inoltre rientrano tra i beneficiari anche famigliari (coniuge,parenti entro terzo grado e gli
affini entro secondo grado) e conviventi con il possessore o detentore dell’immobile
oggetto dell’intervento che sostengono le spese, solo per immobili privati (non immobili
strumentali all’attività di impresa arte o professione).

Compatibilità con altre agevolazioni


Non è possibile usufruire di altre agevolazioni fiscali oltre alla detrazione di imposta del
55% per gli stessi interventi sull’edificio.

Documentazione necessaria


Per usufruire della detrazione sono necessari:
  1. Asseverazione di un tecnico qualificato che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti previsti dalla legge per ottenere il beneficio fiscale. Nel caso di impianti di potenza elettrica nominale non superiore a 100 kW, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori delle pompe di calore che attesti il rispetto dei requisiti
  2. Dichiarazione di conformità CE del prodotto
  3. Scheda informativa


Tale documentazione deve essere trasmessa all’ ENEA entro 90gg dalla fine dei lavori tramite il http://finanziaria2008.acs.enea.it/, ottenendo ricevuta informatica.

Pagamenti


Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto sia titolare o
meno di reddito d'impresa.
In particolare è previsto che:
  • i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale
  • i contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall'obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.


  • Nel caso di versamento tramite bonifico bancario o postale, in esso vanno indicati:
    1. la causale del versamento;
    2. il codice fiscale del beneficiario della detrazione
    3. la partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato (ditta o professionista che ha eseguito i lavori).


    I documenti da conservare


    Il beneficiario deve conservare tutta la documentazione per l'intero periodo in cui è
    attuabile l'attività di accertamento da parte del fisco.
    La documentazione da conservare è la seguente:
    1. l'asseverazione del tecnico qualificato o la dichiarazione del costruttore (per impianti di potenza elettrica nominale non superiore a 100 kW)
    2. la certificazione energetica nelle regioni in cui è già stata introdotta, oppure l'attestato di qualificazione energetica (allegato A)
    3. la scheda informativa sugli interventi eseguiti (allegato E)
    4. le fatture e le ricevute fiscali comprovanti le spese effettuate con indicato anche il costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell’intervento.
    5. documentazione del relativo bonifico (bancario o postale)
    6. la ricevuta informatica dell'invio dei dati ad ENEA


    Per maggiori informazioni

    Visita il sito http://efficienzaenergetica.acs.enea.it
    Scarica: Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico - La guida dell'Agenzia delle Entrate per le detrazioni del 55%

    Scarica la Certificazione del produttore: contenente la dichiarazione My Clima relativi ai valori di COP ed EER relativi alle pompe di calore che rientrano nella finanziaria